Trasportare le merci pericolose non è cosa da poco: un banale incidente e si può causare un gravissimo danno per l’uomo e per l’ambiente.

Per questo la normativa specifica non solo i tipi di etichette e marchi da applicare sugli imballaggi ma anche anche gli imballaggi stessi ed eventuali esenzioni.
Consideriamo i diversi casi:
Esenzione per Quantità Limitata. In questo caso, il rifiuto deve essere trasportato all’interno di un idoneo imballaggio conforme al capitolo 6.1.4, sul quale viene apposto uno specifico marchio e nel Formulario da compilare dev’essere contrassegnata la dicitura “Si’” alla voce “ADR”.
L’unità di trasporto deve essere opportunamente marcata, tranne il caso in cui la massa lorda totale dei colli contenenti merci pericolose imballate in quantità limitate non supera 8 t per unità di trasporto ed esse sono le uniche merci pericolose presenti sul mezzo;
Esenzione per Quantità Limitata per unità di trasporto. Per utilizzare questo tipo di esenzione è necessario che vengano rispettati i quantitativi massimi di merce trasportabile per unità di trasporto così come definito del capitolo 1.1.3.6 ADR.
Le disposizioni riguardanti questo tipo di esenzione prevedono:
Imballaggio idoneo e omologato ONU
Marcatura ed etichettatura dei colli
Documento di trasporto ADR o FIR opportunamente integrato
Indicazione “SI’” alla voce “ADR” sul Formulario
Presenza di un estintore di almeno 2 Kg all’interno del veicolo deputato al trasporto

Trasporto in completo regime ADR.
Questa situazione è analoga a quelle viste in precedenza, ma le disposizioni di sicurezza sono ancora maggiori, dal momento che non si tratta di applicare esenzioni dovute al trasporto di quantità limitate di rifiuti pericolosi. Rispetto al caso precedente, il trasporto in completo regime ADR integra le seguenti disposizioni:
Obbligo del patentino ADR per il conducente del veicolo
Istruzioni scritte per l’equipaggio
Segnalazione dell’unità di trasporto
Presenza di almeno due estintori a bordo del veicolo
Equipaggiamento ADR
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